Formazione Cybersicurezza dipendenti

Cybersicurezza: l’importanza della formazione del proprio personale

Nel contesto digitale attuale, la cybersicurezza non può più essere considerata una questione esclusivamente tecnica o delegata unicamente al reparto IT. Le piccole e medie imprese italiane sono sempre più nel mirino di attacchi informatici, spesso veicolati da comportamenti inconsapevoli dei propri collaboratori. È per questo motivo che formare i dipendenti in materia di sicurezza informatica è oggi una priorità strategica.

Il fattore umano: l’anello debole (o forte) della cybersicurezza

Secondo recenti studi, oltre l’80% degli attacchi informatici andati a segno coinvolge in qualche modo l’errore umano. Email di phishing, link malevoli, truffe di social engineering: sono strumenti semplici ma estremamente efficaci quando chi li riceve non ha gli strumenti per riconoscerli.

Un dipendente formato è in grado di:

  • Riconoscere tentativi di phishing o frodi via email

  • Gestire in modo sicuro le proprie credenziali aziendali

  • Navigare in rete in modo consapevole

  • Comprendere l’importanza degli aggiornamenti software e delle policy aziendali

La formazione in cybersicurezza come investimento, non come costo

Spesso le PMI esitano a investire in percorsi di formazione sulla sicurezza informatica, considerandoli costosi o non strettamente necessari. In realtà, i danni derivanti da una violazione possono essere ben più onerosi: perdita di dati, interruzione dei servizi, danni reputazionali, sanzioni per mancata conformità al GDPR.

Un programma formativo efficace e continuativo riduce in modo significativo il rischio di incidenti, migliorando al contempo la consapevolezza generale all’interno dell’azienda.

Cosa deve includere un buon programma di formazione sulla cybersicurezza

Un percorso di formazione in cybersicurezza per i dipendenti dovrebbe essere:

  • Modulato in base ai ruoli aziendali: chi gestisce dati sensibili o accede a sistemi critici ha esigenze diverse da chi si occupa di attività operative.

  • Aggiornato periodicamente: le minacce evolvono, così come le tecniche degli attaccanti.

  • Interattivo e pratico: simulazioni di attacco, quiz, e-learning e casi reali sono più efficaci della sola teoria.

  • Supportato da policy aziendali chiare: la formazione deve essere parte di una strategia più ampia di governance della sicurezza.

CYBERTO è al fianco delle PMI

In CYBERTO crediamo che la sicurezza informatica parta dalle persone. Per questo offriamo programmi di formazione personalizzati per le PMI, pensati per creare una cultura della sicurezza diffusa e consapevole. Dal phishing test alle sessioni formative su misura, accompagniamo le imprese italiane nel percorso verso una maggiore resilienza digitale.

Contattaci su www.cyberto.it per scoprire come possiamo aiutarti a formare i tuoi dipendenti e rendere la tua azienda più sicura, ogni giorno.

Obbligo PEC 2025: iscrizione della PEC degli amministratori nel Registro Imprese

Con l’entrata in vigore della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, il panorama degli adempimenti digitali per le imprese si arricchisce di un nuovo obbligo rilevante: la comunicazione dell’indirizzo PEC degli amministratori di società al registro delle imprese. Questa novità normativa, attiva dal 1° gennaio 2025, impatta tutte le imprese costituite in forma societaria, sia di nuova costituzione che già operative.

In questo articolo analizziamo i contenuti della Nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 12 marzo 2025, che fornisce le prime indicazioni operative per l’applicazione uniforme di tale obbligo, con un focus particolare sulle scadenze, i soggetti coinvolti e le conseguenze in caso di inadempienza.


Cosa prevede l’obbligo PEC per imprese e amministratori nel 2025

La norma modifica l’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, estendendo l’obbligo di comunicazione del domicilio digitale (PEC) anche agli amministratori delle imprese costituite in forma societaria. La disposizione si applica a tutte le società, siano esse di persone o di capitali, a eccezione di:

  • Società semplici non agricole
  • Società di mutuo soccorso
  • Consorzi e società consortili
  • Altri enti non societari privi di finalità imprenditoriali

L’indirizzo PEC dell’amministratore deve essere univoco, personale e distinto da quello dell’impresa, in linea con la finalità di garantire un canale di comunicazione diretto e trasparente tra l’amministratore e terze parti (autorità, clienti, fornitori, ecc.).


Quando scatta l’obbligo di comunicazione

✅ Imprese costituite dal 1° gennaio 2025 in poi

Devono comunicare la PEC degli amministratori al momento dell’iscrizione nel registro delle imprese.

✅ Imprese costituite prima del 1° gennaio 2025

Devono adempiere entro il 30 giugno 2025, termine stabilito per permettere un’adeguata informazione e organizzazione da parte delle imprese già attive.

💡 È importante ricordare che l’obbligo scatta anche in caso di nomina o rinnovo dell’amministratore o nomina del liquidatore, indipendentemente dal rispetto del termine sopra indicato.


Quali sono le modalità e i costi

La comunicazione della PEC dell’amministratore, così come le sue eventuali variazioni, è esente da imposta di bollo e diritti di segreteria, analogamente a quanto previsto per l’indirizzo PEC dell’impresa.

Nel caso in cui la comunicazione sia presentata insieme alla nomina o al rinnovo dell’amministratore, valgono invece le regole ordinarie in materia di diritti di segreteria.


Cosa succede se non si adempie all’obbligo

L’omissione della PEC degli amministratori impedisce la registrazione dell’atto presso la Camera di commercio. In tal caso:

  • L’istanza viene sospesa per un massimo di 30 giorni;
  • Se l’impresa non integra la documentazione nei tempi indicati, la domanda viene rigettata;
  • Resta inoltre applicabile la sanzione ex art. 2630 c.c., che prevede una multa da €103 a €1.032, riducibile a un terzo se si regolarizza entro 30 giorni dalla scadenza.

Alcuni chiarimenti operativi

  • Amministratori plurimi: deve essere comunicata una PEC per ciascun amministratore.
  • Amministratori con più incarichi: è ammesso l’utilizzo di uno stesso indirizzo PEC per più società, purché esso sia personale.
  • PEC coincidente con quella dell’impresa: non è consentita, anche in caso di soggetto coincidente (es. socio unico amministratore).

Conclusioni e suggerimenti operativi

L’introduzione dell’obbligo PEC imprese 2025 rappresenta un ulteriore passo avanti verso la digitalizzazione e la trasparenza delle comunicazioni tra imprese, amministratori e pubblica amministrazione. Il registro imprese PEC amministratori diventa così uno strumento fondamentale per migliorare l’efficienza e la tracciabilità delle comunicazioni ufficiali.

✅ Consigliamo quindi a tutte le imprese:

  • Di verificare se hanno già comunicato la PEC dei propri amministratori;
  • Di dotare ogni amministratore di una PEC personale ed esclusiva;
  • Di effettuare la comunicazione entro il 30 giugno 2025, per evitare sanzioni e rigetti.

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